Il fatto. Con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Roma ha posto a carico dell’ex marito I.F.C., titolare di un reddito mensile di euro 8.000,00, l’obbligo di corrispondere alla ex moglie C.C., con reddito annuo di euro 25.0000 e canone di locazione di euro 675,00, un assegno divorzile di euro 400,00 mensili. Avverso tale pronuncia I.F.C. ha proposto appello innanzi alla Corte d’Appello di Roma, che ha rigettato il gravame, ritenendo sussistente il diritto all’assegno divorzile a causa del rilevante squilibrio reddituale tra le parti e tenuto conto dell’esigenza di garantire lo stesso tenore di vita matrimoniale. Contro la sentenza della Corte d’Appello I.F.C. ha proposto ricorso per Cassazione, che si è concluso con sentenza di accoglimento n. 24932/2019.
In questa pronuncia la Suprema Corte torna ad affrontare la questione della natura e delle ragioni giustificative dell’assegno divorzile.
Il giudice di legittimità afferma, al riguardo, che l’art. 5, c. 6, L. 898 1970, laddove indica, come parametro per l’accertamento della sussistenza del diritto all’assegno divorzile, la “disponibilità dei mezzi adeguati” o “l’impossibilità di procurarseli”, non deve essere interpretato come finalizzato alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, desumibile dal confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione.