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Separazione coniugale a Roma

Mi chiamo Sabrina D'Ascenzo, sono un avvocato del Foro di Roma e mi occupo di tutela legale per la famiglia, in particolare di tutto ciò che riguarda le separazioni. Assisto le persone nelle cause di separazione coniugale, di fatto o giudiziale, con figli o dei coniugi.

Avvocato per separazione coniugale a Roma, con studio in zona Prati. Sono a disposizione per chiarimenti e assistenza. Offro consulenza e assistenza legale in materia di diritti e doveri dei figli minorenni e maggiorenni.

Avvocato per Separazione coniugale a Roma zona Prati: consulenza legale con l'avvocato Sabrina D'Ascenzo

La separazione dei coniugi è regolata da una serie di norme del codice civile e del codice di procedura civile oltre che da una serie di leggi speciali. Con l'istituto giuridico della separazione personale dei coniugi viene sospeso il dovere di coabitazione e attenuati gli altri effetti del matrimonio.

Perché si realizzi l'istituto della separazione personale occorre che siano presenti alcuni presupposti. La separazione può infatti essere chiesta per due motivi:

  1. Grave pregiudizio nell'educazione dei figli. Il mancato accordo tra una coppia può infatti influire negativamente sulla loro psiche e sullo sviluppo personale dei figli.
  2. Convivenza non più tollerabile. L'intollerabilità della convivenza può essere causata da entrambi i coniugi o da solo uno di essi. Secondo l'articolo 151 del codice civile, anche chi ha causato l'intollerabilità può chiedere la separazione. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, la prova dell’intollerabilità della convivenza è insita nel fatto stesso della richiesta di separazione, pertanto è possibile affermare che per avere la separazione basta volerla.

L’ordinamento giuridico prevede due tipologie di separazione: consensuale e giudiziale. Pur essendoci delle differenze sostanziali che verranno illustrate in seguito, tutte e due le tipologie di separazione personale dei coniugi, rappresentano un istituto transitorio che può evolversi in due direzioni: riconciliazione o divorzio, ma possono anche rappresentare la soluzione definitiva della crisi se i coniugi non riprenderanno la convivenza ma neppure chiederanno lo scioglimento del vincolo. Nella pratica esiste anche una terza tipologia di separazione, laddove i coniugi, trovata una soluzione soddisfacente del rapporto di coppia rimasto in vita, optino per la separazione di fatto.

Una differenza importante tra le tre tipologie è legata alla presentazione di un ricorso al tribunale che si ha sia nella separazione di tipo consensuale che in quella di tipo giudiziale. Nella separazione di fatto, invece, i coniugi si separano senza nessun ricorso e quindi senza alcun intervento da parte del giudice. In questo caso potrebbero presentarsi dei problemi sul piano giuridico, in assenza di una regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con la prole.

Separazione consensuale

Nella separazione consensuale i coniugi realizzano un accordo che deve essere poi omologato dal tribunale. L'accordo in questione riguarda tutte le questioni connesse alla separazione matrimoniale come per esempio l'affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, il mantenimento del coniuge e dei figli.

Compito del tribunale è quello di verificare la legittimità dell'accordo per verificare che esista effettivamente il reciproco consenso e che, soprattutto in presenza di minori, l'affidamento non leda i loro interessi.

L'accordo per l'ottenimento della separazione consensuale si definisce originario quando viene presentato da entrambe le parti. Si definisce invece successivo quando l'istanza di separazione viene presentata da una sola parte per poi diventare consensuale in un momento successivo.
In quest'ultimo caso il legislatore non ha ancora definito il termine ultimo entro il quale l'altra parte debba esprimere il proprio consenso. Per prassi questo termine si individua in due momenti diversi: o nella fase ove avviene il tentativo di riconciliazione o in momenti successivi ossia davanti al giudice istruttore a causa già avviata.

Una delle due parti potrebbe decidere di revocare il consenso. In questo caso il termine è stabilito nella fase in cui il giudice dichiara fallito il tentativo di riconciliazione.

Il tribunale, una volta analizzata la legittimità dell'accordo può dare parere favorevole omologando l'atto con decreto che comunque può essere impugnato in Corte d'Appello o dare un parere negativo.

In particolare, quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale presenta un iter più lungo e complesso e la mancanza di accordo tra le parti. In genere il ricorso viene infatti presentato da uno solo dei coniugi al presidente del tribunale dove si trovava l'ultima residenza comune della coppia sposata.

Il soggetto che ha presentato il ricorso, e avviato l’iter per la separazione dei coniugi, ha il dovere di fornire tutte le informazioni utili sulle quali si fonda la richiesta di separazione e una dichiarazione sull'eventuale esistenza della prole. Il presidente del tribunale ha il compito di fissare una data per l'udienza dove dovranno essere presenti entrambi i coniugi e spetterà all'istante comunicare il decreto all'altro coniuge.

Nel momento che intercorre tra la notifica e l'udienza, entrambe le parti possono depositare una serie di informazioni di carattere personali e economiche, come ad esempio la dichiarazione dei redditi. Questi fattori, sono maggiormente da prendere in considerazione nel caso sia in atto una separazione con figli o le due parti condividono una serie di interessi economici. Il giorno dell'udienza il presidente deve tentare la riconciliazione. Se questa ha esito positivo la causa si estingue, in caso contrario il presidente  dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.

Dinanzi il giudice istruttore possono essere portate nuove prove relative alla prole o alle condizioni economiche delle parti.  Al termine del processo viene emessa sentenza di separazione, che può essere impugnata secondo le regole previste per le sentenze ordinarie da un avvocato di famiglia.

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Eventi e convegni a cui ha partecipato l'avvocato Sabrina D'Ascenzo

Scuola di alta formazione specialistica avvocati in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni di Cammino in collaborazione con Scuola Superiore dell’Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense e i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Roma Tre, Cassino - Lazio Meridionale.

Scuola Alta Formazione Specialistica Avvocati Diritto Persone 01
Scuola Alta Formazione Specialistica Avvocati Diritto Persone 02
Scuola Alta Formazione Specialistica Avvocati Diritto Persone 03

 

Corso di formazione: Violenza in famiglia

Corso di formazione: Violenza in famiglia

Sono stata invitata a tenere un intervento sul tema “il risarcimento del danno endofamiliare” all’interno del Corso sulla violenza in famiglia organizzato dalla Commissione Famiglia e Diritti della Persona presso l’Ordine degli Avvocati di Roma

Coautrice del volume “Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare”

Libro “Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare”

Libro “Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare”

Sono coautrice del testo “Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare”, scritto assieme ad altri Colleghi e Professionisti del settore e relativo non solo alla crisi coniugale ma ad ogni aspetto concernente il diritto di famiglia.

Info sul libro

Libro Avvocato Sabrina D Ascenzo 01
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Dicono di noi

Znaidia Chedlia



Alla consulenza dell’Avv. D’Ascenzo darei 10 su 10. Quando mi sono rivolto a lei per la mia separazione, l’avvocato è stata, fin dall'inizio, molto gentile e accogliente, molto ma molto professionale. Mi è stata di un aiuto immenso. È riuscita con grande intelligenza e professionalità a farmi uscire vincente con grande soddisfazione.

Io consiglio a chiunque dell'avvocato Sabrina D'Ascenzo, soprattutto per la sua professionalità e gentilezza.

Monika Micek



Il mio voto pe ril servizio offerto dall'avvocato Sabrina D'Ascenzo è, sicuramente, 5, perchè ha fatto un lavoro impeccabile. Ho avuto la necessità di un avvocato per la mia separazione con affido di un minore. All'inizio avevo, penso i classici, dubbi di ogni persona nel contesto di separazione, cioè avere la miglior tutela per me e soprattutto per il minore. Uan delle cose che mi ha colpito maggiormente è stata la capacità dello studio nell'approfondire ogni aspetto della situazione oltre la grande professionalità e padronanza della materia che chiaramente portano ai giusti risultati.

L’ Avvocato D’Ascenzo possiede La grande serietà e grande preparazione oltre una notevole esperienza nel caso specifico, si è verificata un ottimo interlocutore in grado di comprendere la delicatezza degli aspetti della separazione, È in grado di gestire al meglio tutta la situazione è garantire tutti i diritti dell'assistito.

Rocco



Valuto la mia esperienza con Lei con un 5 pieno, nella situazione di divorzio in cui mi sono trovato, ho trovato in Lei, sempre assoluta disponibilità e preparazione. I dubbi nella mia situazione,  essendo anche la prima e spero l'ultima di divorzio, erano totali, non avevo idea di nulla come funzionasse e sopratutto quali fossero i miei diritti. Grazie a Lei ho affrontato questo momento difficile, riuscendo a far rispettare i miei diritti.

Suggerisco a tutti coloro che ne avessero bisogno di affidarsi a Lei semplicemente perché in Lei ho trovato una professionista, educata, rispettosa, preparata e decisa. Grazie ancora.
Cordiali saluti Sign. Flocco

Anitza C



Salve Sabrina,
Lei é buon professionale, e logicamente la consiglierei ad amici italiani ed anche stranieri, la mia practica era complessa ma Lei ha fatto oltre le mie spettative.

La ringrazio
Saluti Anitza C

Mariagrazia C.



Ero in grosse difficoltà.
Non sapevo da dove iniziare e avevo il timore di far soffrire ai miei figli.
L’Avv. D’Ascenzo è stato un faro di luce.
Mi ha seguita in ogni passo avendo rispetto della mia situazione con il mio ex marito e con i miei figli.

La mia paura più grande era che, “mettendo di mezzo un avvocato”, la situazione peggiorasse e diventasse insostenibile.
Invece così non è stato.

Devo ringraziare l’Avv. D’Ascenzo per come mi ha seguita.
Immagino lavori così con tutti i suoi assistiti, ma io mi son sentita al sicuro come se fosse un qualcosa di eccezionale che non avrei mai trovato in una figura come quella dell’avvocato.

Ho già consigliato l’Avv. ad amici che avevano bisogno di un avvocato specializzato in diritto di Famiglia e la consiglierei ancora.

Stefano G



Avevo un problema con la separazione e il mio precedente avvocato mi era sembrato non molto afferrato sul caso.
Meno male che ho cercato su internet e ho trovato l'avvocato D'Ascenzo e sin da subito mi ha fatto capire che era esperta sul diritto di famiglia e infatti sono riuscito ad ottenere quello che mi spettava.

Complimenti avvocato

Giovanni C.



L'importante per me era tutelare i miei figli, fortunatamente grazie all'avvocato D'Ascenzo tutto è andato per il verso giusto.
Quello che ho apprezzato è il lato umano e la capacità di spiegarmi tutto con massima chiarezza e trasparenza. Non potrò mai ringraziarla abbastanza.

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