Risarcimento alla madre per essersi occupata da sola del figlio o della figlia

I doveri di un genitore, ossia, come precisato dall’art. 147 c.c., educare, istruire, mantenere e assistere moralmente i figli, sorgono al momento stesso della nascita.
Pertanto anche se alla nascita il figlio è riconosciuto solo da uno dei genitori (tenuto perciò a provvedere per intero al mantenimento del figlio, e viene riconosciuto dall’altro solo successivamente oppure la paternità o maternità è accertata in seguito con sentenza, i doveri legati alla procreazione non vengono meno per l’altro genitore nel periodo antecedente il secondo riconoscimento o precedente la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
La violazione di tali doveri, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può determinare un illecito civile e dare luogo ad un’azione per il risarcimento dei danni (danno endofamiliare).in favore del figlio.
Dunque, in caso di abbandono del figlio da parte del padre e, quindi, di privazione della figura paterna, il figlio potrà chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
E la madre?
“L’art. 30 della Costituzione, individuando entrambi i genitori come soggetti obbligati a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, sancisce non solo il dovere di ciascuno nei confronti del figlio ma anche un dovere reciproco dei genitori, la cui violazione cagiona non solo al figlio ma anche al genitore rimasto solo ad accudire la prole un danno non patrimoniale risarcibile, potendo ravvisarsi in tale condotta inadempiente la violazioni di un diritto costituzionalmente garantito.” (Trib. Roma, 17.06.2019).
Quindi se la madre ha riconosciuto il figlio, rimasto poi privo del sostegno paterno, nonostante il padre fosse consapevole di essere genitore, la madre , che non ha potuto contare sulla collaborazione genitoriale nella crescita del figlio da parte del padre, una volta ottenuta una sentenza dichiarativa della paternità, o anche nel corso del relativo giudizio, potrà chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Non solo, ma potrà anche presentare domanda di condanna del padre alla restituzione in proprio favore delle somme dalla stessa anticipate per il mantenimento del figlio a far tempo dalla nascita.
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