Separazione congiunta con figli a Roma
Mi chiamo Sabrina D'Ascenzo, sono un avvocato del Foro di Roma e mi occupo di tutela legale per la famiglia, in particolare di tutto ciò che riguarda le separazioni. Assisto le persone nelle cause di separazione congiunta con i figli, coniugale o giudiziale, con figli o dei coniugi.
Avvocato per separazione congiunta con figli a Roma, con studio in zona Prati. Sono a disposizione per chiarimenti e assistenza. Offro consulenza e assistenza legale in materia di diritti e doveri dei figli minorenni e maggiorenni.
Avvocato per Separazione congiunta con figli a Roma zona Prati: consulenza legale con l'avvocato Sabrina D'Ascenzo
Si parla di separazione congiunta, o più propriamente, di separazione consensuale quando i coniugi prendono la decisione di separarsi con figli di comune d’accordo.
Questa soluzione ha un costo inferiore e un iter più veloce dei tradizionali istituti giuridici inerenti la separazione matrimoniale. Prima della recente novella del 2014, in caso di separazione consensuale occorreva necessariamente, affinché l’accordo producesse effetti, rivolgersi al Tribunale competente per ottenere l’omologazione.
Oggi è possibile procedere alla separazione consensuale anche attraverso una dichiarazione congiunta dei coniugi di fronte al sindaco in veste di ufficiale di stato civile, oppure mediante il procedimento di negoziazione assistita di fronte ad un avvocato.
Come è facile immaginare, la presenza di figli avuti durante il matrimonio diventerà un punto focale su cui discutere. Il loro benessere, il diritto di avere un rapporto paritario con entrambi i genitori e il loro mantenimento sono diritti sanciti dalle Leggi italiane.
Nel caso di figli maggiorenni – ma non ancora economicamente autosufficienti – la coppia avrà, comunque, il compito di procedere al sostentamento.
La separazione, consensuale e non, è un momento di “pausa” del matrimonio, durante il quale i coniugi possono chiarirsi le idee sulla propria vita futura.
Infatti, la separazione giudiziale con figli minorenni o maggiorenni può evolvere in una riconciliazione tra le parti (in questo caso si interrompe la separazione) o dirigersi verso l’apertura di una pratica di divorzio (in questo caso, si porrà fine in maniera definitiva al matrimonio).
Per le coppie che non sono più interessate a procedere con la convivenza, esistono anche una serie di altre soluzioni tra cui scegliere:
- la separazione di fatto: questa soluzione prevede che i coniugi non chiedono l’intervento di un giudice, ma prendono la decisione di non abitare più insieme di comune d’accordo.
- la separazione giudiziale: in mancanza di accordo, ciascun coniuge può ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza di separazione.
I documenti per la separazione consensuale
Al momento della domanda di separazione congiunta, i coniugi sono obbligati a presentare alcuni documenti, tra i quali:
- l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
- il certificato di residenza di entrambi i coniugi (le autocertificazioni non possono essere presentate);
- il certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi
L’assegnazione della casa familiare
Quando si procede con una separazione con figli minorenni o maggioranni, uno degli aspetti che dovrà essere oggetto di valutazione è l’assegnazione della casa familiare, che viene determinata tenuto conto degli interessi dei figli. Generalmente, l’abitazione familiare è assegnata al il genitore “collocatario”, ovvero quello, tra i coniugi, presso il quale risiederà il figlio.
Negli accordi tra le parti potrebbero anche esserci dei fattori che portano a soluzioni opposte, ma in ogni caso qualunque decisione presa al riguardo dovrà deve essere giustificata dalla necessità di garantire al meglio l’interesse della prole.
Separazione consensuale con figli minorenni
Come è facile immaginare, nel caso siano nati uno o più figli dal legame della coppia, in caso di separazione consensuale l’accordo tra i coniugi dovrà compiutamente disciplinare le modalità del relativo mantenimento e il regime di affidamento.
L’educazione, l’istruzione e l’affetto verso il proprio figlio devono rimanere immutati anche nel caso non si abiti più sotto lo stesso tetto e il figlio minorenne, nel caso si ritrovi separato da uno dei due genitori, dovrà crescere in ogni caso in un ambiente familiare sereno.
Se non sono presenti motivazioni di particolare rilevanza, si sceglie solitamente di procedere con un affidamento condiviso tra le due parti, che implica un’effettiva compartecipazione dei genitori alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del figlio minore.
Affidamento condiviso non equivale, però, a tempo paritario con ciascun genitore e non esclude che il figlio conviva prevalentemente con uno dei genitori (c.d. genitore collocatario), individuato tenuto conto dell’interesse del minore.
L'affidamento condiviso rappresenta ora quindi la regola, tuttavia in taluni casi può essere opportuno un affidamento esclusivo.
Come si può intuire dal nome, nell'affidamento esclusivo soltanto uno dei genitori esercita regolarmente il proprio ruolo genitoriale, l'altro, invece, ne viene escluso, anche se le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere assunte congiuntamente.
In presenza di figli i coniugi possono separarsi consensualmente con accordo omologato in Tribunale ma se l’accordo circa affidamento e mantenimento dei figli contrasta con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando le modificazioni opportune e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l’omologazione.
Qualora vi siano figli minori o maggiorenni incapaci, con grave handicap o non economicamente autosufficienti i coniugi possono, altresì, separarsi consensualmente mediante la negoziazione assistita, ma in tal caso il controllo del Procuratore della Repubblica sull’accordo non è limitato alla mera regolarità formale poiché riguarda anche la rispondenza dello stesso all’interesse della prole.
Se il Procuratore della Repubblica ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale, che fissa entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Infine, la presenza di figli minori a carico oppure figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, preclude la possibilità di separazione con dichiarazione congiunta dinnanzi all'ufficiale di stato civile.
Separazione consensuale con figlio disabile
In presenza di un figlio disabile, nel caso di figlio minorenne con disabilità si applica la normativa prevista per i figli minori.
Se il figlio ha già raggiunto la maggiore età, viene meno la presunzione legale di inabilità e, qualora il soggetto risulti privo della naturale capacità di intendere e di volere, si deve far ricorso ad altri istituti, (ad esempio la nomina di un tutore).
Ciò va contemperato con l’art. 337 septies, comma 2, c.c., che prevede l’applicazione delle disposizioni previste in favore dei figli minori ai figli maggiorenni portatori di handicap grave.
Conseguentemente, al maggiorenne gravemente disabile vanno estese nell’ambito della separazione dei coniugi le norme dettate per i minori che siano compatibili guardando alla ratio legis dell’intervento normativo e, quindi, in linea di principio: il diritto al mantenimento, il diritto alla casa familiare, il diritto all’audizione.
Non solo, ma, come affermato da parte della giurisprudenza di merito, appare in tali casi doveroso spingersi oltre e affermare che “al figlio (tanto) minorato come quello in questione (e per lui a chi ne ha la tutela), onde assicurarne anche la stessa vera e propria sopravvivenza fisica, vada riconosciuto il pieno «diritto» a che ognuno dei genitori (anche divorziati) non possa limitarsi a provvedere alle sue peculiari esigenze con la semplice erogazione d’un mero «mantenimento» economico (di cui peraltro paradossalmente il beneficiario non è nemmeno in condizione di disporre personalmente).
Dall’altro verso, sul piano dei correlati doveri, appare indefettibile che ogni genitore sia obbligato ad assolvere pienamente al compito di garantire al figlio tutto quanto necessita — anche, e non solo, sotto il profilo pecuniario — perché abbia detti, indispensabili, «accudimento e cure» parentali.
E ciò anche se tale impegno comporti un sacrificio ultra vires per i genitori, che sono primariamente ad esso tenuti dall’ordinamento, anche costituzionale.
Sostenere, il contrario (e, cioè, che le necessità di cura, di assistenza e di rapporti familiari della persona disabile possano essere assolte con solo un, pur congruo, contributo economico, segnatamente da parte del genitore che non conviva con il figlio), sarebbe sottovalutare la gravità del problema, posto che l’assistenza a pagamento, ove possibile e per quanto professionalmente qualificata, non può considerarsi fungibile rispetto al rapporto personale con il genitore, proprio per la valenza affettiva che lo caratterizza.” (cosi, Tribunale di Potenza, 12.01.2016)
CONSULENZA
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Eventi e convegni a cui ha partecipato l'avvocato Sabrina D'Ascenzo
Scuola di alta formazione specialistica avvocati in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni di Cammino in collaborazione con Scuola Superiore dell’Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense e i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Roma Tre, Cassino - Lazio Meridionale.
Corso di formazione: Violenza in famiglia
Coautrice del volume “Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare”
Libro “Separazione, Divorzio, Annullamento e Mediazione Familiare”
Dicono di noi
Znaidia Chedlia
Alla consulenza dell’Avv. D’Ascenzo darei 10 su 10. Quando mi sono rivolto a lei per la mia separazione, l’avvocato è stata, fin dall'inizio, molto gentile e accogliente, molto ma molto professionale. Mi è stata di un aiuto immenso. È riuscita con grande intelligenza e professionalità a farmi uscire vincente con grande soddisfazione.
Io consiglio a chiunque dell'avvocato Sabrina D'Ascenzo, soprattutto per la sua professionalità e gentilezza.
Monika Micek
Il mio voto pe ril servizio offerto dall'avvocato Sabrina D'Ascenzo è, sicuramente, 5, perchè ha fatto un lavoro impeccabile. Ho avuto la necessità di un avvocato per la mia separazione con affido di un minore. All'inizio avevo, penso i classici, dubbi di ogni persona nel contesto di separazione, cioè avere la miglior tutela per me e soprattutto per il minore. Uan delle cose che mi ha colpito maggiormente è stata la capacità dello studio nell'approfondire ogni aspetto della situazione oltre la grande professionalità e padronanza della materia che chiaramente portano ai giusti risultati.
L’ Avvocato D’Ascenzo possiede La grande serietà e grande preparazione oltre una notevole esperienza nel caso specifico, si è verificata un ottimo interlocutore in grado di comprendere la delicatezza degli aspetti della separazione, È in grado di gestire al meglio tutta la situazione è garantire tutti i diritti dell'assistito.
Rocco
Valuto la mia esperienza con Lei con un 5 pieno, nella situazione di divorzio in cui mi sono trovato, ho trovato in Lei, sempre assoluta disponibilità e preparazione. I dubbi nella mia situazione, essendo anche la prima e spero l'ultima di divorzio, erano totali, non avevo idea di nulla come funzionasse e sopratutto quali fossero i miei diritti. Grazie a Lei ho affrontato questo momento difficile, riuscendo a far rispettare i miei diritti.
Suggerisco a tutti coloro che ne avessero bisogno di affidarsi a Lei semplicemente perché in Lei ho trovato una professionista, educata, rispettosa, preparata e decisa. Grazie ancora.
Cordiali saluti Sign. Flocco
Anitza C
Salve Sabrina,
Lei é buon professionale, e logicamente la consiglierei ad amici italiani ed anche stranieri, la mia practica era complessa ma Lei ha fatto oltre le mie spettative.
La ringrazio
Saluti Anitza C
Mariagrazia C.
Ero in grosse difficoltà.
Non sapevo da dove iniziare e avevo il timore di far soffrire ai miei figli.
L’Avv. D’Ascenzo è stato un faro di luce.
Mi ha seguita in ogni passo avendo rispetto della mia situazione con il mio ex marito e con i miei figli.
La mia paura più grande era che, “mettendo di mezzo un avvocato”, la situazione peggiorasse e diventasse insostenibile.
Invece così non è stato.
Devo ringraziare l’Avv. D’Ascenzo per come mi ha seguita.
Immagino lavori così con tutti i suoi assistiti, ma io mi son sentita al sicuro come se fosse un qualcosa di eccezionale che non avrei mai trovato in una figura come quella dell’avvocato.
Ho già consigliato l’Avv. ad amici che avevano bisogno di un avvocato specializzato in diritto di Famiglia e la consiglierei ancora.
Stefano G
Avevo un problema con la separazione e il mio precedente avvocato mi era sembrato non molto afferrato sul caso.
Meno male che ho cercato su internet e ho trovato l'avvocato D'Ascenzo e sin da subito mi ha fatto capire che era esperta sul diritto di famiglia e infatti sono riuscito ad ottenere quello che mi spettava.
Complimenti avvocato
Giovanni C.
L'importante per me era tutelare i miei figli, fortunatamente grazie all'avvocato D'Ascenzo tutto è andato per il verso giusto.
Quello che ho apprezzato è il lato umano e la capacità di spiegarmi tutto con massima chiarezza e trasparenza. Non potrò mai ringraziarla abbastanza.