Mantenimento del figlio: la Corte d’Appello può rivalutare le reali capacità economiche dei genitori
Nel corso di un procedimento relativo all'affidamento e al mantenimento di un figlio minore, il Tribunale aveva emesso i provvedimenti temporanei e urgenti destinati a regolare la situazione familiare durante la prosecuzione del giudizio.
Il padre era stato obbligato a versare un assegno mensile per il mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
La madre, tuttavia, riteneva che l'importo stabilito non fosse adeguato né alle esigenze del minore né alle effettive condizioni economiche dell'altro genitore.
La situazione economica della madre
La madre, lavoratrice dipendente, viveva insieme al figlio in un'abitazione in locazione.
Con il proprio stipendio sosteneva integralmente:
- il canone di affitto;
- le spese condominiali;
- le utenze domestiche;
- le ordinarie necessità del figlio;
- il costo della baby sitter, già presente durante la convivenza.
Queste spese assorbivano quasi interamente il suo reddito mensile.
Secondo la madre, il provvedimento del Tribunale non aveva considerato adeguatamente il peso delle spese fisse che gravavano su di lei né l'effettivo contributo economico necessario per garantire al figlio condizioni di vita coerenti con quelle godute durante la convivenza dei genitori.
Le condizioni economiche del padre
Il padre
- viveva in un immobile di sua proprietà;
- risultava intestatario o cointestatario di diversi conti correnti;
- era titolare della nuda proprietà di ulteriori immobili;
- sosteneva spese personali non facilmente compatibili con il reddito formalmente dichiarato;
- non aveva prodotto integralmente la documentazione necessaria a ricostruire la propria situazione economica.
Dall'esame dei rapporti bancari emergevano inoltre accrediti privi di una chiara giustificazione.
Questi elementi facevano ritenere che la sua effettiva capacità reddituale e patrimoniale fosse superiore rispetto a quella rappresentata nel procedimento.
Il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti
La madre proponeva quindi reclamo alla Corte d'Appello contro il provvedimento temporaneo e urgente emesso dal Tribunale.
Il reclamo veniva presentato ai sensi dell'art. 473-bis.24 del Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma del processo della famiglia. La nuova disciplina attribuisce alla Corte d'Appello un potere di valutazione più ampio rispetto al passato.
Non si tratta più soltanto di verificare la presenza di un errore evidente o macroscopico commesso dal giudice di primo grado.
La Corte può riesaminare nel merito gli elementi rilevanti della controversia e valutare nuovamente se i provvedimenti adottati siano realmente adeguati alla situazione familiare ed economica delle parti.
Gli elementi evidenziati nel reclamo
Nel reclamo veniva sostenuto che il reddito del padre non potesse essere valutato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni fiscali.
Per ricostruire la reale capacità economica di un genitore è infatti necessario considerare anche:
- il patrimonio immobiliare;
- la disponibilità di conti correnti;
- i movimenti bancari;
- il tenore di vita;
- le spese personali sostenute;
- eventuali entrate non adeguatamente documentate;
- la mancata produzione della documentazione economica richiesta.
Veniva inoltre evidenziato che il Tribunale non aveva attribuito il giusto peso alle spese sostenute dalla madre.
In particolare, non erano state adeguatamente considerate le spese per l'abitazione e il costo della baby sitter, necessario per permettere alla madre di svolgere la propria attività lavorativa.
Il criterio del tenore di vita del minore
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento non si deve considerare soltanto il reddito formalmente dichiarato dai genitori.
L'art. 337-ter del Codice civile impone di valutare:
- le esigenze attuali del figlio;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi;
- il valore economico dei compiti di cura e assistenza svolti da ciascuno.
Il mantenimento deve quindi essere determinato attraverso una valutazione complessiva e concreta della situazione familiare.
Non è sufficiente confrontare due dichiarazioni dei redditi. Occorre verificare chi sostiene quotidianamente le principali spese del figlio e quale sia la reale capacità economica e patrimoniale di entrambi i genitori.
La decisione della Corte d'Appello
La Corte d'Appello accoglieva il reclamo proposto dalla madre. Dalla documentazione prodotta e dagli elementi emersi nel procedimento veniva riconosciuta al padre una capacità economica superiore rispetto a quella inizialmente considerata dal Tribunale.
La Corte disponeva quindi l'aumento dell'assegno di mantenimento.
Il nuovo importo veniva determinato tenendo conto:
- delle effettive disponibilità economiche del padre;
- delle spese stabilmente sostenute dalla madre;
- delle esigenze quotidiane del figlio;
- del tenore di vita del minore;
- della necessità di distribuire in modo proporzionato gli obblighi economici tra i genitori.
Perché questa ordinanza è importante
L'ordinanza è significativa perché conferma che i provvedimenti temporanei e urgenti non devono necessariamente rimanere invariati fino alla conclusione del giudizio.
Quando l'assegno di mantenimento risulta inadeguato, è possibile proporre reclamo alla Corte d'Appello e chiedere una nuova valutazione della situazione. È necessario indicare elementi concreti, la contestazione non può limitarsi all'affermazione secondo cui l'altro genitore guadagnerebbe più di quanto dichiara.
Occorrerà ricostruire la sua effettiva capacità economica attraverso i documenti, i movimenti bancari, le proprietà immobiliari, le spese sostenute e ogni altro elemento idoneo a rappresentare il reale tenore di vita.
È però necessario che gli elementi posti a fondamento della contestazione siano stati tempestivamente allegati e prodotti nel giudizio di primo grado, poiché in sede di reclamo innanzi alla Corte d'Appello non è possibile produrre nuove prove o allegare fatti nuovi non sottoposti al Tribunale.
Cosa può fare il genitore che ritiene insufficiente l'assegno
Il genitore che ritiene inadeguato l'assegno stabilito dal Tribunale dovrà cercare di valorizzare tutta la documentazione utile.
In particolare, possono assumere rilievo:
- il contratto di locazione;
- le spese condominiali;
- le utenze;
- le spese scolastiche;
- le spese mediche;
- i costi per la cura e l'assistenza del figlio;
- le spese per la baby sitter;
- la documentazione relativa al patrimonio dell'altro genitore;
- gli estratti conto e i movimenti bancari disponibili;
- gli elementi che dimostrano il tenore di vita effettivo dell'altro genitore.
Anche la condotta processuale dell'altro genitore, ove risulti finalizzata ad occultare la propria reale capacità economica, può assumere rilievo sul piano presuntivo.
Il reclamo deve essere costruito sulla base di dati verificabili, evitando valutazioni generiche o esclusivamente personali.
Conclusioni
La determinazione dell'assegno di mantenimento deve riflettere le reali condizioni economiche dei genitori e le concrete esigenze del figlio.
Quando il provvedimento temporaneo emesso dal Tribunale si fonda su una rappresentazione incompleta della situazione reddituale - patrimoniale o non considera adeguatamente le spese sostenute dal genitore convivente con il minore, il reclamo può consentire una nuova valutazione.
La Corte d'Appello può esaminare nuovamente gli elementi della controversia e modificare l'importo dell'assegno, assicurando una ripartizione più equilibrata degli obblighi economici e una maggiore tutela dell'interesse del figlio.
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