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Disinteresse del genitore verso il figlio: richiesta di risarcimento danni

L’art. 315 bis del codice civile dispone che “il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

Tale norma, introdotta dalla l. 219/2012, fa riferimento a tutti i figli,  indipendentemente dal fatto che siano nato all’interno o fuori del matrimonio.

Il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito ha rilevanza costituzionale, essendo espressamente previso dall’art. 30 Cost.

Da tale norma oltre e dalle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento si ricava che diritto fondamentale del figlio è condividere fin dalla nascita con entrambi i genitori la relazione filiale, sia nella sfera intima e affettiva di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio psicofisico di ogni persona (ricevendo la cura e la protezione necessarie), sia nella sfera sociale mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione.

 Il diritto del figlio, al quale corrisponde specularmente il dovere del genitore, sussiste per il solo fatto della procreazione, a prescindere dall’eventuale riconoscimento.

Gli obblighi dei genitori verso i figli, e, in particolare del padre verso il figlio nascono, dunque, anche se la procreazione è accertata solo successivamente con sentenza: ciò che conta è la consapevolezza del concepimento.

Cosa succede, quindi, in caso di disinteresse del genitore verso il figlio, sia che si tratti di disinteresse del padre verso il figlio o di disinteresse della madre verso il figlio? Ad esempio nel caso in cui il genitore non abbia provveduto al mantenimento del figlio o non l’abbia riconosciuto o pur avendolo riconosciuto l’abbia successivamente abbandonato?

Tali ipotesi, concretantesi nella violazione dei doveri genitoriali, possono dar luogo al risarcimento in favore del figlio del danno da deprivazione genitoriale da parte del padre disinteressato o della madre che si sia disinteressata del figlio.

E’ ormai pacifico, infatti, che la violazione degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, se tale da cagionare un danno nei loro confronti (ad esempio all’equilibrio psico fisico) integra un illecito  che consente di chiedere e ottenere il risarcimento danni (si parla al riguardo di “danno endofamiliare”).

Il figlio potrà, ad esempio, chiedere il risarcimento del danno da abbandono genitoriale anche se il fatto è avvenuto a pochi mesi di vita se emerge la prova (ricavabile anche in via presuntiva) che il minore, dall'abbandono del genitore, abbia sofferto un danno nel concreto del suo percorso evolutivo nei contesti di riferimento (scuola e famiglia), come precisato da Cass., sez. I, n. 27139/2021: il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost.- oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass. n. 3079/15)”.

Secondo la S.C., quindi, l'abbandono del minore, protrattosi ininterrottamente dopo i diciotto mesi di vita del bambino configura una condotta in violazione dei suddetti doveri di educazione e mantenimento del minore,  pertanto “a fronte dell'abbandono del figlio dopo appena diciotto mesi dalla nascita, emergendo con indubbia evidenza la condotta lesiva dei predetti principi costituzionali, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare quali fossero stati gli effetti causati dal disinteresse del padre, e dunque dall'assoluta elisione della figura paterna, sullo sviluppo fisiopsichico del bambino, nella fase evolutiva della sua vita”. Al contrario il giudice d’appello, nella sentenza cassata dalla Suprema Corte, aveva erroneamente escluso a priori la configurabilità di un danno da privazione della figura genitoriale sull’assunto che la frequentazione del padre era stata minima e per un breve periodo della vita del minore da non aver potuto lasciare, a livello cosciente, ricordi della stessa figura paterna e che pertanto non poteva a ritenersi  emersa la prova che il minore avesse subito un danno.

Disinteresse del genitore verso il figlio: richiesta di risarcimento danni con l'avvocato Sabrina D'Ascenzo a Roma

 

 

 

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