Divorzio per colpa a Roma
Mi chiamo Sabrina D'Ascenzo, sono un avvocato del Foro di Roma e mi occupo di tutela legale per la famiglia, in particolare di tutto ciò che riguarda i divorzi. Assisto le persone nelle cause di divorzio per colpa, congiunto o in sede di negoziazione assistita, con o senza figli. Offro consulenza e assistenza legale in materia di diritti e doveri dei figli minorenni e maggiorenni.
Avvocato per divorzio per colpa a Roma, con studio in zona Prati. Sono a disposizione per chiarimenti e assistenza.
Il divorzio con colpa o con addebito per colpa non è previsto dal nostro ordinamento giuridico, che, piuttosto, contempla la diversa ipotesi di separazione con addebito.
Avvocato per Divorzio per colpa a Roma zona Prati: consulenza legale con l'avvocato Sabrina D'Ascenzo
La separazione non scioglie il vincolo coniugale, come il divorzio, ma determina una sorta di “pausa” del matrimonio, durante la quale taluni effetti del vincolo coniugale sono sospesi o attenuati.
L'articolo 143 del Codice Civile stabilisce che i coniugi hanno l'obbligo all’assistenza morale e materiale e di fedeltà reciproca, devono collaborare nell’interesse della famiglia, coabitare e contribuire ai bisogni della famiglia.
Ai sensi dell’art. 151 c.c., in sede di separazione giudiziale, il giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Occorre, pertanto, una violazione dei doveri coniugali, ad esempio del dovere di fedeltà o di assistenza materiale, ma tale circostanza non è sufficiente, essendo, anche, necessario che tale comportamento sia stato la causa della crisi coniugale.
In caso di accordo tra i coniugi, e, dunque, di separazione consensuale, non è possibile prevedere l’addebito della separazione.
Cosa spetta al coniuge?
Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento, previsto, per la separazione, dall’art. 156 c.c., salvo il diritto agli alimenti, in caso di bisogno.
Inoltre perde i diritti successori nei confronti del coniuge ed ha solo diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
La violazione dei doveri coniugali può comportare anche il diritto al risarcimento danni, che è svincolato dalla pronuncia di addebito, in quanto non necessariamente l’addebito implica un risarcimento dei danni né la risarcibilità dei danni comporta l’addebitabilità della separazione, essendo diversi i presupposti.
Infatti, la violazione dei doveri tra coniugi implica il risarcimento del danno solamente se essa sia lesiva di un diritto costituzionalmente garantito (ad esempio, diritto alla salute, alla privacy...) a prescindere dalla circostanza che sia stato causa o meno della crisi coniugale.
La moglie, ad esempio, avrà diritto al risarcimento del danno cagionato dal marito, che, con il proprio tradimento, abbia determinato nel coniuge uno stato di depressione (danno alla salute), anche se la crisi coniugale era già in atto al tempo della relazione extraconiugale e la separazione non sia, dunque, addebitabile al marito.
Cosa succede quando ci sono dei figli?
La separazione con colpa o con addebito ha effetti sulla coppia e nei rapporti tra coniugi non nei rapporti tra genitori-figli.
In presenza di figli, la regolamentazione dell’assegnazione della casa coniugale, dell’affidamento e del mantenimento della prole dovrà avvenire secondo le regole generali avendo come finalità esclusiva la tutela dell’interesse del minore, a prescindere dall’addebito in sé della separazione nei confronti di uno dei coniugi, salvo che il comportamento che abbia determinato l’addebito non acquisti una sua rilevanza anche sotto il profilo dell’idoneità genitoriale.














