Separazione consensuale: l’assegno di mantenimento a favore del coniuge decorre dal deposito del ricorso e non dal provvedimento di omologa del Tribunale

Separazione consensuale: l’assegno di mantenimento a favore del coniuge decorre dal deposito del ricorso e non dal provvedimento di omologa del Tribunale
(Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 41232 del 22.12.2021)
In questa pronuncia la Suprema Corte affronta la questione della decorrenza dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge in caso di separazione consensuale per affermare il seguente principio di diritto “ l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa”.
Il fatto. Con plurimi atti di precetto A.T. intimava a A.B. il pagamento di ratei insoluti dell’assegno di mantenimento a far data dalla domanda, dunque dal deposito in tribunale del ricorso per separazione consensuale.
A.B. proponeva opposizione a precetto, successivamente accolta dal Tribunale di Perugia, secondo il quale, a differenza dalla separazione giudiziale, in caso di separazione consensuale la decorrenza degli assegni andava ancorata alla data del provvedimento di omologazione, poiché solo con questa l’accordo tra i coniugi acquista efficacia.
Avverso la sentenza del Tribunale A.B. proponeva appello, deciso dalla Corte d’Appello di Perugia con sentenza di accoglimento n. 456 del 19.06.2018, nella quale la Corte distrettuale richiamava la giurisprudenza che, in materia di separazione giudiziale, fa decorrere l’assegno di mantenimento dalla domanda, ed osservava che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Perugia, in caso di separazione consensuale l’accordo intercorso tra i coniugi acquista efficacia dall’accordo stesso, senza necessità di omologa. Per tali ragioni secondo la Corte d’Appello anche nell’ipotesi di separazione consensuale l’assegno di mantenimento decorreva dal deposito del ricorso.
La sentenza della Corte d’Appello era impugnata innanzi alla Corte di Cassazione da A.B. con ricorso
nel quale il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello aveva erroneamente richiamato e posto a fondamento della propria decisione la giurisprudenza formatasi in materia di separazione giudiziale.
Secondo A.B., infatti, la separazione consensuale è un procedimento diverso dalla separazione giudiziale e poiché è solo con il provvedimento di omologazione che l’accordo tra i coniugi diviene efficace, prima di tale provvedimento nulla spetta a titolo di mantenimento.
La Suprema Corte, nel ritenere infondato il ricorso, conferma la decisione della Corte d’Appello, giudicandola conforme a diritto, ma sulla base di un differente percorso argomentativo.
Secondo il Giudice di legittimità, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello di Perugia, in sede di separazione consensuale l’accordo tra le parti acquista efficacia soltanto con il successivo provvedimento di omologazione.
Ciò non toglie, tuttavia, che la decorrenza dell’assegno di mantenimento vada ancorata alla data di deposito del ricorso per separazione.
Infatti, occorre distinguere tra efficacia dell’atto e sua decorrenza:
il provvedimento di omologazione è certamente condizione affinché l’assetto di interessi concordato tra i coniugi divenga effettivamente operativo e sia riconosciuto dall’ordinamento giuridico quale fonte regolatrice dei rapporti tra i coniugi a seguito della separazione, tuttavia sopraggiunta l’omologa, tale assetto di interessi dovrà ritenersi operativo a far tempo dal momento di inizio del procedimento di separazione, ossia dalla data del deposito del ricorso, salvo diversa volontà delle parti o diversa previsione del giudice in sede di omologa.
Tale conclusione, osserva la Suprema Corte, è conforme 1) al principio quod sine die debetur statim debetur, 2) alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto si presume riferito al tempo e al contesto in cui esso si è formato e depositato; 3) all’esigenza che il tempo necessario per ottenere il provvedimento di omologa non vada a detrimento di chi ha dovuto attivare il procedimento di separazione.
Hai bisogno di un avvocato affidabile e professionale?
Servizi più richiesti
Articoli del giorno
Articoli consigliati

Per maggiori informazioni compila questo modulo, ti contatteremo prima possibile
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere
Tel. 340 986 4432
Dal Lunedi al Venerdi
9:00 - 19:00
Viale Giulio Cesare 62
00192 Roma zona Prati (RM)




