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Il pignoramento in caso di mantenimento non pagato: è possibile e come funziona

Quando si parla di separazione o divorzio, uno degli argomenti più delicati è quello del "mantenimento non pagato", sia che riguardi i figli che il mantenimento della moglie (o del marito) dopo il divorzio o dopo la separazione. Cosa si può fare se l'ex coniuge non rispetta gli obblighi? È possibile il pignoramento? Vediamo insieme come funziona.

Il mantenimento dei figli è un dovere preciso di entrambi i genitori, anche dopo la separazione o il divorzio. Se il genitore obbligato non versa l'assegno stabilito dal giudice, il genitore che attende il pagamento può agire per recuperare le somme dovute.

Analoga conclusione si ha per l'ipotesi di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento del coniuge dopo la separazione o dopo il divorzio.

La legge prevede che il provvedimento del giudice come anche l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, nei quali sia previsto l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento, siano già un titolo esecutivo. Questo significa che si può chiedere direttamente il pignoramento dei beni del genitore inadempiente, come lo stipendio, il conto corrente, o altri beni mobili o immobili del debitore.
Il primo passo è affidarsi a un avvocato che notificherà al debitore un atto di precetto (cioè un'ultima richiesta formale di pagamento). Se il pagamento non avviene, si passa al pignoramento vero e proprio.

Il pignoramento vincola i beni alla garanzia del credito, impedendo al debitore di disporne. In seguito si procede alla loro vendita o assegnazione per ricavare le somme necessarie per soddisfare il creditore.

Per poi assicurarsi il pagamento delle mensilità future dell'assegno di mantenimento esiste una procedura che permette al beneficiario dell'assegno di ottenere il pagamento direttamente dal terzo che versa somme periodiche all'obbligato (ad esempio, il datore di lavoro o l'INPS), prevista dall'art. 473-bis.37 c.p.c.

Come funziona?

  • occorre mettere in mora il debitore inadempiente per almeno 30 giorni
  • successivamente, si notifica al terzo (datore di lavoro, INPS, ecc.) un invito a pagare, allegando il titolo (provvedimento o accordo di negoziazione assistita che quantifica il credito), dandone comunicazione al debitore
  • dopo la notifica, dal mese successivo il terzo sarà obbligato a versare direttamente al beneficiario le somme dovute
  • in caso di mancato adempimento da parte del terzo, il creditore ha azione esecutiva diretta nei confronti del terzo

Questa procedura è rapida ed efficace, e rappresenta una tutela concreta sia per il mantenimento dei figli che dell'ex coniuge.

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