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Unioni civili: cosa fare in caso di scioglimento

Con la legge n. 76 del 2016 anche l’ordinamento italiano si è adeguato alle sensibilità delle società contemporanee in tema di famiglia, permettendo l’unione legale, chiamata unione civile, di due individui dello stesso sesso biologico.
Pur differenziandosi nel nome ed in alcuni aspetti importanti dal matrimonio, l’unione civile presenta con questo anche moltissime similitudini. Proprio come per il matrimonio quindi ci si pone il problema di cosa succede se l’amore dovesse finire e si volesse sciogliere il rapporto. La procedura prevista per lo scioglimento delle unioni civili è semplificata rispetto a quella prevista per il matrimonio, in quanto manca completamente la fase della separazione.

Ciò non significa che manchi del tutto un “momento di riflessione”, sebbene più breve: infatti gli uniti civilmente, anche disgiuntamente, devono comunicare all’Ufficiale di Stato civile la volontà di mettere fine al rapporto e solo dopo che sono decorsi tre mesi possono instaurare la procedura di divorzio.

Questa è praticamente la stessa analoga al procedimento di divorzio previsto per il matrimonio e prevede una forma consensuale ed una giudiziale.

In caso di accordo, per sciogliere il vincolo si hanno tre possibilità:

  1. Domanda congiunta all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza
  2. Ricorso congiunto al tribunale
  3. Negoziazione assistita da avvocati.

Se, invece, le parti non sono d’accordo dovranno presentare ricorso presso il tribunale.

Proprio come in caso di divorzio, anche nell’ipotesi di scioglimento dell’unione civile si può prevedere un eventuale contributo economico, l’assegno divorzile, dato dalla parte economicamente più forte a quella più debole. La determinazione dell’importo di questo può essere fatta consensualmente dalle parti oppure lasciata alla valutazione del giudice.

Come si può vedere, in definitiva lo scioglimento di un’unione civile non è diverso da un divorzio relativo ad un matrimonio, fatta salva la mancanza della fase di separazione. Pur senza questa fase, si tratta comunque di un divorzio e non dello scioglimento di una coppia di fatto, questo sì soggetto ad una procedura molto semplificata.

Fondamentale per poter affrontare nel miglior modo possibile tutta la situazione è farsi assistere da un avvocato di diritto di famiglia che possa assistere sia sul piano tecnico che su quello umano.

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