fbpx
Skip to main content

Legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio

In seguito all’entrata in vigore della legge 219/2012 e del Dlgs 154/2013 è scomparsa l’oramai divenuta inadeguata distinzione tra figli naturali e figli legittimi. Da allora infatti i rapporti giuridici che si instaurano tra genitori e figli non tengono più conto delle vecchie distinzioni ma tutti i figli hanno gli stessi diritti e doveri.

Alla vecchia dicotomia tra figli naturali e figli legittimi è subentrata la distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio, con inevitabile differenziazione quanto all’accertamento dello stato di figlio.

Legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio con l'avvocato Sabrina D'Ascenzo a Roma

Infatti, l’accertamento dello stato di figlio nato al di fuori del matrimonio avviene mediante  il riconoscimento (e non più la legittimazione, come tuttavia ancora diffuso nell’uso comune), non è sempre contemporaneamente effettuato da parte di entrambi i genitori.  Può succedere, infatti, che il bambino non venga riconosciuto all’atto della nascita da uno dei genitori e che questi provveda a riconoscerlo in seguito così come potrebbe addirittura verificarsi l’evento in cui il neonato non sia riconosciuto da nessuno dei due genitori.

Lasciando da parte il caso estremo, ovvero quello appena citato, concentriamoci su cosa deve fare un genitore che vuole riconoscere il proprio figlio nato fuori dal vincolo matrimoniale. In tale contesto il riconoscimento deve avvenire in maniera formale così come previsto dall’articolo 254 del Codice Civile.

Le possibilità previste dal Codice includono naturalmente quella del riconoscimento del neonato nell’atto di nascita e, per quanto riguarda in riconoscimento in un momento successivo a questa, mediante la dichiarazione ad un ufficiale dello stato civile o in atto pubblico. È altresì possibile procedere al riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio mediante testamento, qualunque forma esso rivesta.

La situazione può essere ulteriormente complicata dal fatto che i genitori potrebbero decidere di non procedere congiuntamente dando luogo alla situazione in cui il figlio si trova già riconosciuto da uno dei genitori al momento in cui l’altro procede all’atto. In questo caso, la legge prevede che il genitore che per primo ha provveduto al riconoscimento debba prestare il proprio consenso per permettere al secondo genitore di procedere a sua volta, a meno che il figlio non abbia compiuto 14 anni, poiché in tal caso occorrerà l’assenso di quest’ultimo.

Occorrerà ottenere il suo assenso. Mentre il mancato assenso del figlio , ove necessario, è insindacabile, contro il mancato consenso dell’altro genitore sarà possibile proporre opposizione davanti al Tribunale ordinario, che valuterà se autorizzare o meno il riconoscimento tenendo conto dell’interesse del minore. Proprio questo punto è uno dei più delicati, in quanto i genitori potrebbero avere visioni diverse su quello che è l’interesse del figlio, creando situazioni di conflitto nelle quali è bene essere supportati da un avvocato matrimonialista che sia in grado di tutelare i nostri interessi ma soprattutto quelli del figlio coinvolto nella procedura di riconoscimento.

Contattaci

Avv. Sabrina D'Ascenzo

Per maggiori informazioni compila questo modulo, ti contatteremo prima possibile

Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere

Tel. 340 986 4432

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dal Lunedi al Venerdi
9:00 - 19:00

via Costantino Morin, 45
00195 Roma zona Prati (RM)