
Come funzionano le adozioni di ragazzi maggiorenni
L’adozione del maggiorenne è disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del codice civile.
Nasce con la finalità di trasmettere il patrimonio e il cognome di persone prive di discendenti mentre attualmente ha assunto principalmente una funzione di solidarietà, analoga a quella dell’adozione del minorenne.
I presupposti sono:
- l’aver compiuto i 35 anni per l’adottante (salvo autorizzazione del Tribunale in casi eccezionali per chi abbia compiuto i 30 anni)
- l’esistenza di una differenza di età tra adottante e adottando di 18 anni.
- l’assenza di discendenti per l’adottante.
Tuttavia, a seguito di pronunce della Corte Costituzionale è ammissibile l’adozione del maggiorenne anche da parte di persone che abbiano figli, nati all’interno o al di fuori del matrimonio, purché maggiorenni e consenzienti.
Non è, dunque, possibile l’adozione del maggiorenne da parte di chi abbia figli minori, ad eccezione di casi particolari individuati dalla giurisprudenza.
- il consenso dell’adottante e dell’adottando
- l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e del coniuge dell’adottando.
Mentre l’assenza di consenso dell’adottante e dell’adottando è preclusivo dell’adozione, la mancanza di assenso delle persone sopra indicate può essere superata con l’intervento sostitutivo del Tribunale, che, a determinate condizioni, può ugualmente concedere l’adozione.
Quanto agli effetti dell’adozione del maggiorenne:
l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio;
l’adottato acquista rapporti giuridici nei confronti dell’adottante ma non verso i parenti dell’adottante e mantiene i diritti e doveri verso la famiglia d’origine;
l’adottato acquista diritti di successione verso l’adottante ma non anche verso i parenti dell’adottante;
l’adottante non acquista diritti successori verso l’adottato.
La domanda va proposta al Tribunale Ordinario, che emetterà pronuncia di accoglimento ove ricorrano le condizioni di legge e l’adozione risulti conveniente per l’adottato.
L’adozione dei ragazzi maggiorenni è revocabile per indegnità dell’adottato e per indegnità dell’adottante, sussistenti in presenza dei fatti espressamente indicati dal legislatore negli artt. 306 e 307 del codice civile.