#  Debito assunto per i bisogni della famiglia: grava sul solo coniuge che ha stipulato in proprio il contratto

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Debito assunto per i bisogni della famiglia: grava sul solo coniuge che ha stipulato in proprio il contratto

(**Cass. Civ., sez. VI, sentenza n. 37612 del 30 novembre 2021**)

**L’obbligazione assunta da un coniuge in proprio per soddisfare bisogni familiari non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, non essendovi una deroga alla regola generale secondo la quale il contratto non produce effetti verso i terzi. Ciò con la sola eccezione dei debiti contratti per i bisogni primari dei figli e salvo che non ricorra in concreto una situazione di apparenza del diritto, che abbia indotto il creditore a ritenere ragionevolmente la stipulazione del contratto conclusa anche in rappresentanza dell’altro coniuge.**

**Il fatto.** Con sentenza n. 877/2013 il Giudice di Pace di Rimini condannava i coniugi V.G. e R.E. in solido tra loro a pagare alla società istante il corrispettivo dovuto per la realizzazione di opere di cartongesso all’interno dell’abitazione familiare.

La pronuncia era confermata in sede di appello dal Tribunale di Rimini, secondo il quale, pur essendo stato il solo R.E.. a chiamare l’impresa, l’incarico doveva ritenersi conferito da entrambi i coniugi, poiché i lavori riguardavano la casa adibita a casa coniugale e di proprietà esclusiva di V.G. e durante il loro svolgimento V.G.. era presente nell’abitazione.

Avverso la sentenza del Tribunale V.G. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente si doleva della violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., che esclude l’efficacia del contratto nei confronti dei terzi.

**La Suprema Corte,** nell’accogliere il ricorso, richiama il principio secondo il quale l’obbligazione assunta in proprio da uno dei coniugi per i bisogni della famiglia non implica una solidarietà con l’altro coniuge, anche se in regime di comunione legale, e ciò in virtù della regola generale espressa dall’art. 1372 c.c., alla quale non vi è ragione di derogare.

Si sofferma, inoltre, sulle possibili eccezioni, individuate

1. nell’ipotesi in cui l’obbligazione sia assunta per i bisogni primari dei figli (ad esempio inerenti al diritto alla salute, come in caso di prestazioni sanitarie erogate da un professionista ai figli minorenni), gravante, in tal caso, su entrambi i coniugi, indipendentemente dal fatto che solo uno abbia stipulato il contratto;
2. nell’ipotesi di apparenza del diritto, ossia nei casi in cui vi siano circostanze concrete idonee ad indurre il creditore nel ragionevole convincimento della stipulazione del contratto anche in rappresentanza dell’altro coniuge.

Conclude, quindi, la Corte che nella fattispecie sottoposta al suo esame va esclusa una situazione di apparenza circa l’assunzione della qualità di committente anche da parte del coniuge V.G. poiché non sono sufficienti a tal fine né la destinazione della casa ad abitazione familiare né la presenza di V.G. durante l’esecuzione dei lavori, giustificata proprio dalla stessa destinazione a casa familiare, tantomeno il fatto che V.G. fosse proprietario esclusivo dell’immobile in quanto anche il coniuge non proprietario può farsi carico degli obblighi manutentivi in vista del soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare.

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